Art. 3
3 / 39Applicabilità alle sottounità
In vigore dal 26 mag 2016
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con gli opportuni adattamenti alle sottounità per le quali gli allegati specifici degli strumenti stabiliscono i relativi requisiti essenziali.
2. Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-3