Art. 6

Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli strumenti di misura sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all', comma 2, solo se soddisfano i requisiti del presente decreto. 2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni o eventi simili, è consentita l'esposizione di strumenti di misura non conformi al disposto del presente decreto, purchè sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all', comma 2, finché non sono resi conformi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione — Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio | Portale Normativo