Art. 6
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli strumenti di misura sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all', comma 2, solo se soddisfano i requisiti del presente decreto.
2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni o eventi simili, è consentita l'esposizione di strumenti di misura non conformi al disposto del presente decreto, purchè sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all', comma 2, finché non sono resi conformi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-6