Art. 6 · Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

Art. 6

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Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli strumenti di misura sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all', comma 2, solo se soddisfano i requisiti del presente decreto. 2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni o eventi simili, è consentita l'esposizione di strumenti di misura non conformi al disposto del presente decreto, purchè sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all', comma 2, finché non sono resi conformi.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-6