Art. 7 · Procedure di valutazione della conformità

Art. 7

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Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 26 mag 2016
1. La conformità degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento. 2. Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite nell'allegato II. 3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione di conformità di cui al comma 1 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-7