Art. 3
Autorità centrale
In vigore dal 4 apr 2007
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: «Direzione centrale», è competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-25;24#art-3