Art. 8

Obblighi e poteri della scorta

In vigore dal 4 apr 2007
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all', comma 3, la comunicazione del transito. 2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessità non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-25;24#art-8

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