Art. 5
Modalità di presentazione della richiesta di transito per via aerea
In vigore dal 4 apr 2007
1. La richiesta di transito per via aerea è presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine può essere più breve.
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine più breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione può essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali.
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-25;24#art-5