Art. 3 · Autorità centrale

Art. 3

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Autorità centrale

In vigore dal 4 apr 2007
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: «Direzione centrale», è competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
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