Art. 6

Norme finali

In vigore dal 2 nov 2006
1. È sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004. 2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione. 3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Mastella, Ministro della giustizia Turco, Ministro della salute Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;266#art-6

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Art. 6 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti. — Norme finali | Portale Normativo