Art. 4

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi.

In vigore dal 2 nov 2006
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;266#art-4

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Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi. | Portale Normativo