Art. 3

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi.

In vigore dal 2 nov 2006
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;266#art-3

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Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi. | Portale Normativo