Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 nov 2006
1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 648/2004. 2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 è il Ministero della salute.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;266#art-2

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