Art. 52
Abrogazione di norme
In vigore dal 26 ago 2006
1. Sono abrogati gli , primo comma, n. 3°, limitatamente alle parole:
«l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato», 131, 139, 140 e 141 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e gli articoli 262, 263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto, 268, 269, 270, 272, 273 e 274 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
2. È abrogato l' del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
3. È abrogato l', secondo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
4. È abrogato l' del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
5. È abrogato l', commi terzo e quarto della legge 17 maggio 1952, n. 629.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-52