Art. 49
Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-49