Art. 49 · Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 49

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Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-49