Art. 54
Disciplina transitoria
In vigore dal 26 ago 2006
1. Le disposizioni di cui agli si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all', comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli .
3. Per il primo anno di funzionamento, i consigli notarili distrettuali sopperiscono alle spese delle Commissioni mediante un fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio e gli adempimenti previsti dagli articoli 150, 150-bis e 150-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati o inseriti dal presente decreto, sono espletati, nei termini previsti dagli stessi articoli, nell'anno 2007.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-54