Titolo V

Art. 79

Segni o pittogrammi

In vigore dal 6 lug 2006
1. L'imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dell'AIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere più esplicite alcune informazioni di cui agli , comma 1, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-79

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Art. 79 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Segni o pittogrammi | Portale Normativo