Titolo V
Art. 79
84 / 175Segni o pittogrammi
In vigore dal 6 lug 2006
1. L'imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dell'AIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere più esplicite alcune informazioni di cui agli , comma 1, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-79