Titolo XII

Art. 153

Tassatività delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi

In vigore dal 6 lug 2006
1. L'AIFA può rifiutare, sospendere o revocare l'AIC solamente per i motivi specificati nel presente decreto. 2. Le decisioni di sospensione della produzione, o dell'importazione di medicinali provenienti da Paesi terzi, di divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese, rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-153

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Art. 153 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Tassatività delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi | Portale Normativo