Titolo XII
Art. 153
Tassatività delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi
In vigore dal 6 lug 2006
1. L'AIFA può rifiutare, sospendere o revocare l'AIC solamente per i motivi specificati nel presente decreto.
2. Le decisioni di sospensione della produzione, o dell'importazione di medicinali provenienti da Paesi terzi, di divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese, rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-153