Titolo XII

Art. 156

Certificazioni concernenti la produzione di medicinali

In vigore dal 8 mar 2014
1. L'AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell'esportatore o delle autorità di un paese terzo importatore, il possesso da parte del produttore dell'autorizzazione alla produzione di medicinali e sostanze attive. Nel rilasciare il certificato, l'AIFA: a) tiene conto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; b) fornisce, per i medicinali già autorizzati e destinati all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto. 2. Il produttore che non sia in possesso di un'AIC è tenuto a fornire all'AIFA, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i motivi della mancanza di tale autorizzazione, nonché copia dell'AIC nel Paese di destinazione, o la domanda di autorizzazione presentata alle autorità di tale Paese.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-156

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Art. 156 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Certificazioni concernenti la produzione di medicinali | Portale Normativo