Titolo XI
Art. 149
Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
In vigore dal 6 lug 2006
1. Ad eccezione del potere di revoca dell'AIC, le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. In tale ipotesi l'AIFA, quando adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede agli altri adempimenti previsti dal citato regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-149