Titolo XI
Art. 145
Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
In vigore dal 6 lug 2006
1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi dell', comma 9, di sospensione o di modifica d'ufficio, nonché il divieto di vendita e di utilizzazione di cui all', sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni dall'emanazione. Gli stessi provvedimenti, sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-145