Titolo XI

Art. 145

Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti

In vigore dal 6 lug 2006
1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi dell', comma 9, di sospensione o di modifica d'ufficio, nonché il divieto di vendita e di utilizzazione di cui all', sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni dall'emanazione. Gli stessi provvedimenti, sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-145

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Art. 145 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti | Portale Normativo