Art. 145 · Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
Titolo XI

Art. 145

155 / 175

Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti

In vigore dal 6 lug 2006
1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi dell', comma 9, di sospensione o di modifica d'ufficio, nonché il divieto di vendita e di utilizzazione di cui all', sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni dall'emanazione. Gli stessi provvedimenti, sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-145