Titolo VII
Art. 112
Medicinali omeopatici
In vigore dal 6 lug 2006
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai distributori di medicinali omeopatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-112