Titolo VIII
Art. 116
Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico
In vigore dal 6 lug 2006
1. Fatte salve le disposizioni dell', la pubblicità di un medicinale presso il pubblico:
a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è chiaramente identificato come medicinale;
b) comprende almeno:
1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; l'indicazione di quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive;
2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;
3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicità scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-116