Titolo VIII

Art. 116

Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico

In vigore dal 6 lug 2006
1. Fatte salve le disposizioni dell', la pubblicità di un medicinale presso il pubblico: a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è chiaramente identificato come medicinale; b) comprende almeno: 1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; l'indicazione di quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive; 2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale; 3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicità scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 116 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico | Portale Normativo