Titolo VII

Art. 107

Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali

In vigore dal 29 feb 2008
1. Le farmacie aperte al pubblico, i punti vendita di medicinali previsti dall' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni che consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-107

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Art. 107 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali | Portale Normativo