Titolo VII
Art. 107
Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali
In vigore dal 29 feb 2008
1. Le farmacie aperte al pubblico, i punti vendita di medicinali previsti dall' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni che consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-107