Libro I›Titolo II›Capo IV

Art. 14

Mandato

In vigore dal 7 giu 2026
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all', effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-14

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