Libro I›Titolo II›Capo IV
Art. 14
14 / 72Mandato
In vigore dal 24 set 2015
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all', effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all', comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all', comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-14