Libro ITitolo IICapo IV

Art. 18

Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

In vigore dal 24 set 2015
1. Il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all', comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell', comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-18

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