Libro I›Titolo II›Capo IV

Art. 19

Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità

In vigore dal 7 giu 2026
1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parità. 2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. 3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-19

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