Art. 5

Obblighi degli operatori del settore alimentare

In vigore dal 25 mag 2006
1. Gli operatori del settore alimentare in caso di riscontro di zoonosi e agenti zoonotici che sono oggetto di sorveglianza ai sensi dell', comma 2, devono, in particolare: a) conservare i risultati, nonché i pertinenti isolati per un periodo di due anni; b) comunicare i risultati, fornendo gli isolati su richiesta della competente autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;191#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo