Art. 5
Obblighi degli operatori del settore alimentare
In vigore dal 25 mag 2006
1. Gli operatori del settore alimentare in caso di riscontro di zoonosi e agenti zoonotici che sono oggetto di sorveglianza ai sensi dell', comma 2, devono, in particolare:
a) conservare i risultati, nonché i pertinenti isolati per un periodo di due anni;
b) comunicare i risultati, fornendo gli isolati su richiesta della competente autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;191#art-5