Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 25 mag 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l', commi 1, 3 e 4 e l'allegato B; Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497; Visto il decreto dei Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006; Acquisiti i pareri della Commissione della Camera dei deputati; Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall', comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Oggetto e campo di applicazione 1. Lo scopo del presente decreto è quello di garantire una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti. 2. Il presente decreto disciplina: a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; b) la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata; c) l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare; d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici. 3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanità animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;191#art-1

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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.) — Testo vigente | Portale Normativo