Art. 8
Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici
In vigore dal 25 mag 2006
Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi
degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro territorio.
2. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli nel corso dell'anno precedente.
3. I requisiti minimi per la predisposizione delle relazioni da parte del Ministero della salute sono quelli indicati nell'allegato III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;191#art-8