Art. 10
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 25 mag 2006
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;191#art-10