Art. 10 · Disposizioni finanziarie

Art. 10

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 25 mag 2006
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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