Capo III
Art. 27
Disciplina transitoria
In vigore dal 2 mar 2006
1. Gli , comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell' si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell' si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-27