Capo II

Art. 25

Modifiche al capo VI, titolo VIII, libro IV

In vigore dal 2 mar 2006
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo VI è sostituito dal seguente: «Capo VI dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti 832 (Rinvio a regolamenti arbitrali). - La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito. Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato. Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge. Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche al capo VI, titolo VIII, libro IV (Art. 25 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo