Capo III
Art. 26
Modifiche all'articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 2 mar 2006
1. All' della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»;
b) l'ultimo comma è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-26