Capo III

Art. 26

Modifiche all'articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 2 mar 2006
1. All' della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»; b) l'ultimo comma è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo