Art. 26 · Modifiche all'articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689
Capo III

Art. 26

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Modifiche all'articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 2 mar 2006
1. All' della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»; b) l'ultimo comma è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-26