Art. 7

Copertura finanziaria

In vigore dal 18 feb 2006
1. Per l'attuazione dell', comma 1, è autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall', comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-23;24#art-7

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