Art. 5
Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione
In vigore dal 18 feb 2006
1. Nei posti soppressi ai sensi dell', comma 1, lettere a) e b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;
b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all', comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-23;24#art-5