Art. 1
Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione
In vigore dal 18 feb 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli , comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell', comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed esaminate le osservazioni formulate dalla medesima Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modificazioni all'organico dei magistrati
addetti alla Corte suprema di cassazione
1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;
b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'.
3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.".
4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata ed è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.
5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto.
6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-23;24#art-1