Art. 3
Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario
In vigore dal 18 feb 2006
1. All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-23;24#art-3