Art. 5
Copertura finanziaria
In vigore dal 28 gen 2006
1. Per l'attuazione degli , comma 1, e 3, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 9.750.000 euro per l'anno 2005 e di 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall', comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. L'INPDAP provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo, comunicando i risultati al Ministero della giustizia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-16;20#art-5