Art. 1
Oggetto
In vigore dal 28 gen 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;
Visto, in particolare, l', comma 10, della citata legge n. 150 del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all', comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge n. 150 del 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, a norma dell', comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla precisazione che la legittimazione a concorrere per il conferimento degli uffici direttivi va riferita alla data della vacanza e non a quella della pubblicazione della medesima;
Ritenuto di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'inserimento, dopo l', di un ulteriore articolo, atteso che la disposizione in esso contemplata non appare rispondente all'esigenza di individuazione di un termine oggettivo a partire dal quale computare, rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di servizio che i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in grado di assicurare prima della data di ordinario collocamento a riposo, in considerazione dell'incertezza della data in cui il Consiglio superiore della magistratura provvede all'adozione della delibera con la quale è disposto il trasferimento o il conferimento di nuovo incarico al magistrato;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Oggetto
1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall', comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-16;20#art-1