Art. 2
Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità
In vigore dal 12 lug 2007
Disposizioni per il conferimento degli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di legittimità
1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall' del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale con sentenza 20 giugno-3 luglio 2007, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimita' possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-16;20#art-2