Art. 3

Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado

In vigore dal 12 lug 2007
Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado 1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall' del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 20 giugno-3 luglio 2007, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni."

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-16;20#art-3

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