Capo II
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell' del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall', ed è comunicata per estratto, ai sensi dell' del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento.
L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-15