Capo II
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Sospensione della liquidazione dell'attivo). - Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-17