Capo III
Art. 21
Sostituzione dell'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Competenza del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l', terzo comma, del codice di procedura civile.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-21